|
4
febbraio 2009
bruno_tinti
La
saga delle intercettazioni
Cari
amici, la mia rubrica abbandona la home page di Chiarelettere e si
guadagna un blog tutto suo. Intanto ditemi cosa ne pensate del
primo post. Vi aspetto. Bruno Tinti
Non credo restino
molti dubbi sullo scopo che la nostra classe politica intende
perseguire quanto alle intercettazione telefoniche: non
si debbono fare.
Punto e a capo.
In un primo tempo il metodo da utilizzare
sembrava dovesse essere quello di ridurre all’osso i reati per
i quali le intercettazioni sarebbero state consentite: solo quelli
puniti con pene superiori a 10 anni di reclusione. Restavano fuori un
sacco di reati gravi ma pazienza, quello che importava era che, tra
quelli per cui non si poteva intercettare c’erano tutti i reati
contro la Pubblica Amministrazione; cioè tutti i reati
abitualmente commessi dalla classe politica.
Che infatti proprio in vista di questo obbiettivo si dava da fare per
riformare la disciplina relativa.
Poi qualche politico più
attento di altri alle reazioni dell’opinione pubblica deve aver
pensato che a tutto c’è un limite e che forse i
cittadini non avrebbero apprezzato, e magari la prossima volta
avrebbero votato “male”. E così hanno studiato un
sistema diverso per ottenere lo stesso risultato; sistema che ha il
pregio di non disgustare troppo i futuri elettori che, naturalmente,
masticando poco di diritto, non dovrebbero essere in grado di capire
fino in fondo i trucchi utilizzati per garantire comunque l’impunità
alla casta e ai suoi fiancheggiatori.
Questa
considerazione può essere facilmente condivisa leggendo quella
parte del DDL che modifica modalità di richiesta, presupposti
e termini di durata delle intercettazioni; la trascrivo qui di
seguito.
“Il pubblico ministero richiede
l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266
al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il
giudice competente, che decide in composizione collegiale.
L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e
non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi
indizi di colpevolezza e l'intercettazione è assolutamente
indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono
specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si
procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati
nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni
telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di
un'autonoma valutazione da parte del giudice; Il pubblico
ministero, insieme alla richiesta di autorizzazione, trasmette al
giudice il fascicolo con tutti gli atti di indagine fino a quel
momento compiuti; Nei procedimenti contro ignoti,
l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266
è data, su richiesta della persona offesa, sulle utenze o nei
luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di
identificare l'autore del reato; Nei procedimenti contro
ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della
documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al
solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o
nelle immediate vicinanze di esso. Il decreto del pubblico
ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e
la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni,
anche non continuativo. Il pubblico ministero da immediata
comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della
loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero,
contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle
operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici
giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle
operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può
essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi,
specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai
presupposti di cui al comma 1”.
Chi di mestiere non fa
il giudice o l’avvocato o il poliziotto (o il
politico-delinquente) certamente sarà sorpreso leggendo le
precisazioni che seguono.
Dunque, Il pubblico ministero
richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste
dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione
collegiale. Questo vuol dire che tutte le Procure di un Distretto
giudiziario (che equivale grosso modo a una Regione, in Piemonte
addirittura a due Regioni, Piemonte e Valle d’Aosta), quando
debbono intercettare un’utenza telefonica lo debbono chiedere
al Tribunale che ha sede nel capoluogo;
insomma, in Piemonte e Valle d’Aosta, 19 Procure (tante sono)
non possono rivolgersi al loro Tribunale ma debbono far capo al
Tribunale di Torino.
Beh, si potrebbe dire, si tratterà
di inviare le richieste dei vari Sostituti via fax o via e-mail alla
competente Sezione di questo Tribunale capoluogo di Distretto (che
sarà certamente costituita in tempi brevissimi, utilizzando
quella decina di giudici che, come noto, essendo in
soprannumero, non hanno niente da fare e rubano lo stipendio). La
competente Sezione del Tribunale leggerà e provvederà
in tempi brevissimi.
Peccato, prima di tutto, che di giudici
disponibili per svolgere questo lavoro non ce n’é.
Come tutti sanno (meno il nostro legislatore) i giudici sono in
numero largamente insufficiente per far fronte al lavoro che già
hanno; trovarne qualcuno che possa occuparsi di intercettazioni sarà
del tutto impossibile.
Ma c’è anche un altro
problemuccio che forse avrebbe dovuto essere considerato. Perché
il DDL prevede anche che Il pubblico ministero, insieme alla
richiesta di autorizzazione, trasmetta al giudice il fascicolo con
tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti. E qui si
tratta di far viaggiare tra una città e un’altra i
fascicoli processuali. E chi li porterà? Gli autisti, per la
verità, ci sono; erano stati assunti quando gli uffici
giudiziari disponevano di un accettabile parco macchine, qualcuna
blindata e qualcuna no. Ma adesso, in tempi di vacche magre, le
macchine non ci sono più;
le poche residue sono destinate al trasporto dei magistrati sotto
tutela (le blindate) e al ritiro della posta presso gli uffici
postali; attività che spesso non si riesce a fare perché,
siccome sono dei rottami, passano più tempo in officina che in
strada. E allora, come si farà a trasportare i fascicoli?
Senza i quali, si noti, il Tribunale non potrà provvedere
sulla richiesta di intercettazione del PM. Tenete conto che si tratta
di far viaggiare, avanti e indietro, per centinaia di chilometri
(penso al Piemonte, da Aosta o Verbania a Torino, per citare solo le
città più lontane) decine ma anche centinaia
di faldoni (sarebbero
quelle grosse cartelline di cartone, tenute chiuse da lacci di stoffa
in genere rotti e riannodati); e che si tratta di farlo tutti i
giorni e, forse, anche più volte in un giorno. E attenzione,
tutta questa procedura deve essere ripetuta per ogni richiesta di
intercettazione. Immaginate che un PM chieda l’autorizzazione
ad intercettare l’utenza fissa posta nell’abitazione
di Calogero
Ammazzatutti;
dopo un paio di giorni scopre che questo telefono viene utilizzato
dalla moglie di Calogero per ordinare la spesa; ma che, sempre a quel
telefono, arrivano numerosi squilli a vuoto provenienti da un
cellulare finora ignoto che, ovviamente, viene subito dopo richiamato
da Calogero utilizzando un altro apparecchio. Quindi bisogna
intercettare questo cellulare nuovo. Altra richiesta, altro viaggio
avanti e indietro fino al Tribunale capoluogo di Regione. Poi, da
questo cellulare, si risale al cellulare utilizzato personalmente da
Calogero e poi a quello del suo amico Giusepe
Appaltifacili e
poi magari a quello dell’amico di Giuseppe, il
senatore Benedetto
Dal Popolo.
E, almeno per i primi due cellulari (quello di Benedetto è
sacro, che scherziamo) bisogna fare altre richieste, altri
trasferimenti di fascicoli, altri ritorni di fascicoli e via
così.
Ma non facevano prima a dire che le
intercettazioni telefoniche ce le dovevamo scordare? In realtà
tutto questo calvario non dovrebbe essere molto frequente; anzi, per
la verità, potrebbe non verificarsi mai. Perché il
legislatore (ma si può onorare di un titolo simile una o più
persone che fanno di questi trucchi?) ha stabilito che le
intercettazioni telefoniche si possono fare per tutti i reati per i
quali si sono fatte fino ad ora (visto, cari cittadini, che non è
vero che noi vogliamo impedire le indagini?). Solo che ci va una
piccola condizione: occorrono gravi
indizi di colpevolezza.
E
questa è proprio una finezza. Dovete sapere che, fino ad ora,
i telefoni si potevano intercettare quando c’erano gravi
indizi di reato.
La distinzione è sottile ma non troppo. Gravi indizi di reato
significa che ci sono buone ragioni per pensare che un reato sia
stato commesso; da chi ancora non si sa e per questo motivo si fanno
le intercettazioni, si cerca di capire chi sia stato a commetterlo.
Gravi indizi di colpevolezza significa che ci sono buone ragioni per
ritenere che una certa persona abbia commesso un certo reato. Da qui
in avanti dunque si potranno intercettare i telefoni solo quando si
saprà con pratica certezza che Calogero Ammazzatutti ha in
effetti ammazzato Peppino Animapia.
Alla domanda: ma se già
sappiamo che Calogero ha ammazzato Peppino, perché dovremmo
fare intercettazioni? Attenzione, non le possiamo fare per scoprire
se, quando Calogero ha ammazzato Peppino, insieme con lui c’era
anche Giuseppe Appaltifacili perché, nei confronti di questo
qui ancora non abbiamo gravi indizi di colpevolezza. E mica possiamo
usare le intercettazioni per scoprire se è colpevole
davvero!
Insomma, secondo
il nostro legislatore le intercettazioni le possiamo fare solo quando
non ci servono più,
perché già abbiamo scoperto il colpevole. Voi direte
che non è possibile che qualcuno abbia pensato una bestialità
del genere. E invece è possibilissimo. Tanto è vero che
l’esistenza di “gravi indizi di colpevolezza” è
il presupposto, pensate un po’, per mettere in galera
l’imputato. Dice infatti l’art. 273 del codice di
procedura penale, che "Nessuno può essere sottoposto a
misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di
colpevolezza". Dunque, ripeto, perché diavolo dovremmo
sottoporre ad intercettazione i telefoni di Calogero Ammazzatutti
visto che lo abbiamo già arrestato perché è
incastrato da gravi indizi di colpevolezza? Adesso il problema è
che tutto questo non vale solo per un banale omicidio. Pur di
assicurarsi l’impunità per i reati suoi (pensate ad una
bella corruzione con turbativa d’asta e abuso d’ufficio,
quelle fantasie di alcuni magistrati politicizzati, quelle poche
centinaia di casi isolati che non possono giustificare la barbarie
della persecuzione giudiziaria etc. etc.), la
casta ha assicurato l’impunità a tutti i delinquenti,
anche a gente come Calogero Ammazzatutti che vive di omicidi. Niente
di nuovo sotto il solo, naturalmente, ma qui c’è da
preoccuparsi parecchio.
Andiamo avanti. Supponiamo che,
nonostante tutto, si riesca a intercettare l’utenza di Calogero
Ammazzatutti. Lo si può fare solo
per 30 giorni, prorogabili al massimo per altri 30. E
qui si apre un altro panorama ridicolo. Prima di tutto Calogero
Ammazzatutti non dice niente di utile per 59 giorni ma, al
sessantesimo, telefona a Giuseppe Appaltifacili e gli dice che domani
o dopodomani si troveranno al solito bar per scambiarsi la busta;
magari, proprio perché vogliono essere chiari, Calogero dice a
Giuseppe “dì all’onorevole Benedetto Dal Popolo
che i soldi glieli facciamo avere tutti come lui ha chiesto”. Beh,
sulle intercettazioni a carico di Calogero ci possiamo mettere una
croce perché 60 giorni ce li siamo già sparati tutti e
non possiamo più intercettarlo.
Ma non possiamo nemmeno
intercettare le utenze di Giuseppe (quelle di Benedetto, lo sappiamo,
sono sacre). Perché, dice il DDL, le richieste di
intercettazione debbono essere fondate su elementi espressamente e
analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli
contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo
procedimento. Che vuol dire che non si può richiedere
un’intercettazione sulla base di quanto accertato nel corso di
un’altra intercettazione. Quindi, siccome i gravi indizi di
colpevolezza a carico di Giuseppe e Benedetto derivano
dall’intercettazione a carico di Calogero, niente
intercettazioni su di loro, possono starsene tranquilli.
Un’ultima
chicca. Ci sono i procedimenti
a carico di ignoti.
Per esempio, Modestino Salumiere ha qualche problema con la mafia
locale, non riesce a pagare il pizzo da qualche mese e questa un bel
giorno gli incendia il locale. Modestino non denuncerebbe nemmeno il
fatto ma i pompieri intervengono e così la Procura ne viene a
conoscenza. Non ci vuole una scienza particolare per capire che
l’incendio è doloso (i pompieri hanno trovato perfino il
timer). Quindi indagine per estorsione a carico di ignoti. Che si
fa in questi casi? Si
intercetta a tappeto:
i telefoni di Modestino, quelli di sua moglie, dei suoi figli, degli
amici, dell’amante. Presto o tardi la telefonata in cui si dice
“hai visto che ti è successo? Adesso porta i soldi se no
la prossima volta …..” la si ascolta. Si
identifica da dove viene e da lì parte l‘indagine.
Bene.
Adesso non si intercetta più nulla.
Dice il nostro
legislatore che "Nei procedimenti contro ignoti,
l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266
è data, su richiesta della persona offesa, sulle utenze o nei
luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di
identificare l'autore del reato". Quindi Modestino Salumiere
deve, lui, proprio lui, chiedere al PM di sottoporre a controllo le
sue utenze. Pensate un po’; gli
hanno appena incendiato il negozio e lui dovrebbe fare alla mafia
l’ulteriore sgarbo di chiedere le intercettazioni,
cosa che la mafia saprebbe benissimo che è successa perché
il nostro illuminato legislatore ha proprio previsto che, senza
questa richiesta, le intercettazioni non si fanno. Quindi, quando
si andasse ad arrestare Calogero Ammazzatutti dicendo che le prove a
suo carico sono costituite dalle intercettazioni compiute sulle
utenze di Modestino Salumiere, Calogero saprebbe subito con chi
prendersela. Non bisogna essere dei veggenti per immaginare che
richieste di intercettazione provenienti da parti offese ce ne
saranno pochine.
Infine (ma c’è tantissimo altro)
una chicca. In caso di reato commesso da ignoti le
intercettazioni, se si fanno, debbono
servire solo a identificare l'autore del reato. Come
dire: se intercettando intercettando scopro che Calogero sta parlando
con Giuseppe del senatore Benedetto dal Popolo e delle mazzette che
gli hanno dato; beh di queste cose non si può tenere
conto.
Che facce di bronzo, vero?
|